(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 22 luglio 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 20  (Sistema  educativo
integrato dei servizi per la prima infanzia); 
  Visto in particolare l'articolo 15 (Fondo per l'abbattimento  delle
rette) della citata legge regionale 20/2005, il quale tra l'altro: 
    al comma 1 istituisce un  fondo  diretto  all'abbattimento  delle
rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per  la  prima
infanzia erogati da soggetti pubblici nonche' da soggetti del privato
sociale e privati, accreditati; 
    al comma 2 demanda a regolamento regionale la determinazione  dei
criteri e le modalita' di ripartizione del summenzionato fondo e  gli
elementi per  l'individuazione  delle  modalita'  di  erogazione  dei
benefici a favore delle famiglie; 
    al comma  2  bis  dispone  che,  fino  alla  data  di  decorrenza
dell'efficacia delle norme relative all'accreditamento previste dalla
medesima legge regionale 20/2005, il fondo e' finalizzato all'accesso
ai nidi d'infanzia e ad altri servizi integrativi e sperimentali  per
la prima infanzia gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e
privati; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione di Giunta regionale n. 1325 del 3  luglio
2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
di ripartizione del fondo per l'abbattimento  delle  rette  a  carico
delle famiglie per la frequenza ai servizi  educativi  per  la  prima
infanzia  e  le  modalita'  di  erogazione  dei   benefici   di   cui
all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20  (Sistema
educativo integrato dei servizi per la prima  infanzia)",  nel  testo
allegato al presente decreto di cui costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI